Traccia Parere Civile Nr. 2 – Esame Avvocato 2019
L’imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l’amico Sempronio ha intenzione di ristrutturare l’appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all’uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45.000 euro.
Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35.000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020.
Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato. Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email, regolarmente ricevuta dal destinatario, con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile ad iniziare i lavori già dal 18 ottobre.
Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica, però, di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere.
Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio, nella quale questi, lamentando l’inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di 35.000 euro a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto. Sempronio si rivolge dunque ad un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell’altrui pretesa creditoria.
Il candidato, assunte le vesti del legale di Sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.
Soluzione proposta – Parere Civile Nr. 2
L’imprenditore edile Caio, venuto a conoscenza che l’amico sempronio ha intenzione di ristrutturare l’appartamento in cui abita, si dichiara disponibile a eseguire personalmente i lavori all’uopo necessari e predispone un preventivo per il complessivo importo di 45000 euro.
Sempronio, ricevuto brevi manu il preventivo, vi appone a penna alcune modifiche, indicando il corrispettivo di 35000 euro e precisando che i lavori avrebbero dovuto iniziare entro il 15 novembre 2019 e avrebbero dovuto concludersi entro il 31 gennaio 2020. Lo stesso Sempronio riconsegna poi a Caio il documento così modificato.
Dopo alcuni giorni, in data 10 ottobre 2019, Caio invia a Sempronio una email regolarmente ricevuta dal destinatario con la quale dichiara di accettare le nuove condizioni e si rende disponibile a iniziare i lavori già dal 18 ottobre.
Con successiva email del 15 ottobre 2019, Sempronio comunica però di voler annullare la propria commissione e invita Caio a non dare avvio alle opere.
Qualche tempo dopo, però, Sempronio riceve una lettera da parte di Caio nella quale questi, lamentando l’inadempimento agli obblighi contrattuali, chiede la corresponsione della somma di euro 35.000 a titolo di ristoro del danno conseguente alla mancata esecuzione del contratto.
Sempronio si rivolge dunque a un legale per conoscere quale posizione assumere nei confronti dell’altrui pretesa creditoria.
Il candidato, assunte le vesti del legale di sempronio, rediga un parere motivato, illustrando le questioni sottese al caso in esame e indicando la linea difensiva più utile a tutelare la posizione del proprio assistito.
La traccia in questione impone l’analisi di tre distinte questioni: 1) stabilire il momento di conclusione del contratto tra Caio e Sempronio; 2) definire la legittimità o meno del recesso esercitato da Sempronio; 3) quantificare l’eventuale somma dovuta da Sempronio a Caio e definire il riparto dell’onere probatorio.
Procedendo nell’ordine logico individuato, con riferimento alla questione sub 1) si evidenzia anzitutto che, ai sensi dell’art. 1326 c.c., il contratto si intende concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione della controparte.
Tuttavia, l’art. 1335 c.c. stabilisce che proposta, accettazione e revoca delle stesse si reputano conosciute nel momento in cui giungono all’indirizzo del destinatario, salvo che quest’ultimo non provi di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne conoscenza.
Tale articolo introduce, pertanto, al fine di mitigare l’eccessiva rigidità del 1326 c.c., una vera e propria “presunzione di conoscenza”, valida per qualsiasi dichiarazione recettizia, ed opta dunque per il principio della c.d. “conoscibilità” della dichiarazione in luogo dell’effettiva conoscenza.
L’art. 1326, ult. co. c.c. stabilisce, poi, che “un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta”, ponendo in luce la necessità che le due manifestazioni di volontà (quella del proponente e quella dell’oblato) coincidano.
Applicando i principi in esame alla traccia emerge come Sempronio, dopo aver ricevuto il preventivo pari ad € 45.000 dall’amico Caio, provvedeva ad appore delle modifiche allo stesso, che interessavano, tra le altre cose, il prezzo finale dell’opera.
Tale circostanza si sostanziava, in effetti, in una vera e propria “nuova proposta” ai sensi dell’art. 1326, ult. co, che Sempronio indirizzava all’amico Caio.
In data 10.10.2019, quest’ultimo inviava una mail al primo con la quale affermava espressamente di accettare le modifiche apportate dall’amico e, in questa sede, si concludeva quindi il contratto tra i due soggetti.
Quanto alle modalità con la quale l’accettazione veniva inviata – “tramite email” – si sottolinea come la giurisprudenza sia concorde nel ritenere che sia sufficiente che il recapito in questione rientri nel dominio del destinatario (Cass. civile n. 2600/1982), non richiedendo alcun requisito ulteriore. Non vi sono dubbi che l’indirizzo elettronico in questione integri tutti i requisiti normalmente considerati idonei dagli interpreti al fine di far scattare la predetta presunzione relativa.
Invece, la generica affermazione di Caio per la quale questo “si rende disponibile a iniziare i lavori già dal 18 ottobre” non può ritenersi una nuova proposta. Tuttavia, qualora si ritenesse tale, dovrebbe concludersi che il contratto non si sarebbe mai perfezionato.
Quanto alla questione sub 2), è necessario fare riferimento all’art. 1671 c.c., il quale – in tema di appalto – prevede una facoltà di recesso ad nutum in capo al committente, anche nel caso l’opera si già stata iniziata.
Tale norma, come correttamente osservato dalla giurisprudenza, data l’ampiezza della sua formulazione, conferisce al committente il diritto di porre fine al rapporto “per qualsiasi ragione”; non è infatti configurabile un diritto dell’appaltatore a proseguire nell’esecuzione dell’opera, avendo egli diritto solo all’indennizzo previsto dalla detta norma e comunque rispondendo il compimento dell’opera esclusivamente all’interesse del committente (così Cass. civ. 11642/2003).
Resta, dunque da risolvere la questione sub 3) e quantificare per l’effetto la somma eventualmente dovuta da Sempronio a Caio.
In questo senso, si osserva come il menzionato articolo 1671 c.c. preveda espressamente che – a fronte dell’esercizio del legittimo diritto di recesso ivi prescritto – l’appaltatore avrà diritto alle spese sostenute, ai lavori eseguiti e al mancato guadagno.
Pertanto, appare evidente come la richiesta di Caio, pari all’intero prezzo pattuito, non possa considerarsi legittima.
Al contrario, la giurisprudenza sostiene che il giudice debba determinare a tal fine “l’utile netto conseguibile fino al giorno in cui il rapporto avrebbe dovuto avere normale svolgimento, con la esecuzione delle opere appaltate”. Tale utile deve calcolarsi attraverso la definizione della “differenza tra il pattuito prezzo globale dell’appalto e le spese che si sarebbero rese necessarie per la realizzazione delle opere stesse, previa determinazione della quota di spese generali, dei costi di ammortamento etc…” (Così Cass. civ., n. 16404/2017).
Infine, quanto al riparto dell’onere, si osserva come la prova dell’ammontare dell’utile netto gravi sull’appaltatore (Caio), che richiede di essere indennizzato del mancato guadagno (Così Cass. civ. n. 8853/2017).
In conclusione, dunque, nonostante si ritenga concluso il contratto al momento della ricezione della mail di Caio da parte di Sempronio (in applicazione del principio di “conoscibilità” sopra menzionato), il recesso di quest’ultimo deve ritenersi legittimo, in quanto tale facoltà è espressamente prevista ai sensi dell’art. 1671 c.c..
Per l’effetto, la richiesta di Caio deve ritenersi eccessiva nel suo ammontare in quanto, come stabilito dalla stessa norma egli non avrebbe diritto all’intero interesse positivo (ai sensi degli artt. 1218 c.c. e seguenti) ma di un mero indennizzo, da quantificarsi nei termini di cui sopra.
Qualora, al contrario, si ritenesse il predetto contratto non concluso – ritenendo che quella di Caio un’ulteriore “nuova proposta” – potrebbe configurarsi una responsabilità di natura precontrattuale, ai sensi dell’art. 1337 c.c.. In tal caso dovrebbe ritenersi risarcibile, quindi, il solo interesse negativo.