Traccia Atto Penale – Esame Avvocato 2019

Tizio che ha già riportato tre condanne per reati puniti solo con la multa, intende acquistare un motociclo usato e, tramite una rivista di annunci economici, contatta Caio. I due si incontrano in Piazza Angelica. Caio consegna il motociclo e i documenti a Tizio, che a sua volta consegna un assegno di 2.000 euro a Caio.

Subito dopo l’incontro Tizio si reca nel vicino Commissariato di Polizia e denuncia il furto dell’assegno appena consegnato a Caio. All’uscita, però, Tizio viene fermato dagli agenti, insospettiti dal numero di telaio abraso sul motociclo. Da un breve controllo al terminale informatico, emerge che lo stesso era provento di furto e che i documenti erano falsi. Dalle indagini successive emerge anche la falsità della denuncia di furto dell’assegno.

Tizio viene dunque sottoposto a processo e, all’esito, condannato alla pena di due anni di reclusione per il reato di calunnia, in relazione alla denuncia dell’assegno, e di due anni di reclusione ed euro 1.000 di multa per la ricettazione del motociclo.

Il candidato, assunte le vesti del legale di Tizio, rediga l’atto ritenuto più idoneo alla difesa dello stesso.

Soluzione proposta – Atto Penale

AVANTI ALLA CORTE D’APPELLO DI (…)

ATTO DI APPELLO

Il sottoscritto Avv. ___________________ del Foro di ___________, con studio in ___________, via ___________________, difensore di fiducia, giusta nomina in atti, del signor Tizio nato a ___________ (___), il ___________, e residente in ___________, via ___________________ (___), imputato nel procedimento penale n. ___________ r.g.n.r. Procura della Repubblica presso il Tribunale di _____, ai sensi degli artt. 571 e 593 c.p.p., propone

APPELLO

avverso la sentenza n. ___________ reg. sent. emessa il ___________ dal Tribunale di ____, Giudice dott. ___________________, depositata in data ___________, con la quale il signor Tizio è stato condannato alla pena di anni due di reclusione per il delitto di cui all’art. 368 c.p. e di anni due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto di cui all’art. 648 c.p.

L’impugnazione si riferisce a tutti i capi ed i punti dell’impugnata sentenza che hanno disposto la condanna dell’imputato, nessuno escluso.

La decisione resa dal Tribunale di _______ è censurabile per i seguenti

MOTIVI

Fatto

In data _____ il sig. Tizio acquistava dal sig. Caio un motociclo usato, offrendo come corrispettivo un assegno del valore di euro 2.000,00.

Successivamente, il sig. Tizio si recava presso il Commissariato di Polizia di _____ presso il quale sporgeva denuncia, asserendo che il predetto assegno gli fosse stato rubato.

All’uscita dal Commissariato, il sig. Tizio veniva immediatamente intercettato dagli agenti ivi presenti, i quali constatavano che il mezzo appena acquistato dall’imputato costituiva provento di furto e che i relativi documenti risultavano falsi.

A seguito di ulteriori indagini veniva altresì accertata la falsità della denuncia sporta dal medesimo sig. Tizio.

Per tali ragioni, quest’ultimo veniva imputato dei delitti di calunnia e ricettazione e, per l’effetto, condannato alla pena in epigrafe indicata.

Diritto

  1. Insussistenza del delitto di cui all’art. 368 c.p. Assenza di un elemento costutivo della fattispecie e conseguente riqualificazione nel delitto ex art. 367 c.p. ( Leggi il commento → )
    La sentenza impugnata appare priva di pregio nella parte in cui è stata dichiarata la penale responsabilità dell’imputato per il delitto di calunnia.Il delitto p. e p. dall’art. 368 c.p. è posto a tutela del corretto svolgimento dell’attività giudiziaria, essendo volto ad evitare che vengano instaurati procedimenti destinati a non giungere a conclusione in quanto fondati su accuse non veritiere.Trattasi di delitto comune e a forma vincolata che punisce chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto valso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che abbia obbligo di riferirne (come ad esempio la Polizia di Stato) incolpi di un reato taluno che egli sa innocente ovvero simuli a suo carico le tracce di un reato.L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico, consistente nella consapevolezza dell’innocenza dell’incolpato.Il primo ed il secondo capoverso dell’articolo in commento prevedono alcune circostanze aggravanti legate al tipo di delitto oggetto di accusa ovvero alle conseguenze derivate ai danni dell’incolpato.Per quanto concerne il caso di specie assume particolare rilevanza l’elemento dell’identificabilità del soggetto che subisce l’accusa.

    Come anticipato, l’art. 368 c.p. richiede espressamente che l’agente incolpi “taluno” di un determinato reato. La “littera legis” lascia pertanto intendere che il destinatario delle accuse false debba essere un soggetto determinato o quantomeno determinabile.

    A sostegno di tale affermazione si cita un recente arresto giurisprudenziale relativo ad un caso parzialmente differente da quello in esame, la cui ratio tuttavia appare adattabile anche alla situazione del sig. Tizio: “integra il delitto di simulazione di reato, e non quello di calunnia indiretta, la condotta di colui che, dopo aver effettuato l’acquisto di un bene versando un anticipo, denunci falsamente lo smarrimento della propria carta d’identità, ipotizzando che ignoti abbiano formato un falso contratto utilizzando il suo nome, non emergendo dalla denuncia un’accusa riferibile in modo preciso ad una determinata persona” (Cass. pen., sez V, 5 luglio 2016, n. 40752).

    Nel caso di specie, non v’è chi non veda come la denuncia sporta dal sig. Tizio, avente ad oggetto il presunto furto dell’assegno in realtà consegnato al sig. Caio, non fosse rivolta ad alcun soggetto specifico. L’imputato, infatti, si limitava a segnalare il furto subito da soggetto ignoto.

    La scrivente difesa non ignora la copiosa casistica esaminata dalla giurisprudenza di legittimità e di merito, che in più casi ha riconosciuto la punibilità a titolo di calunnia della condotta di chi denunci falsamente lo smarrimento ovvero il furto di un assegno. Nondimeno, la medesima giurisprudenza mai ha negato la necessaria configurabilità del requisito dell’identificabilità del destinatario della calunnia, requisito che ricorre ove dagli elementi contenuti all’interno dell’assegno si riesca a risalire ad un nominativo preciso ovvero, qualora il titolo sia stato incassato, nel caso in cui si risalga all’identità di colui che ha ritirato la somma.

    Con riguardo a quest’ultimo punto, preme evidenziare che in passato la medesima Corte di Cassazione ha ritenuto di escludere la punibilità a titolo d calunnia nel caso in cui l’assegno, di cui sia stata falsamente denunciata la scomparsa, non sia mai stato ritirato: “Il reato di calunnia non si configura laddove alla semplice denuncia di smarrimento, seppur falsa, non segue l’incasso dell’assegno, poiché, in tal caso, non si è incolpata alcuna persona di un reato né si sono simulate tracce a suo carico. Pertanto, solo con la presentazione dell’incasso dell’assegno, di cui è stato falsamente denunciato lo smarrimento, è possibile la configurabilità del delitto di calunnia, altrimenti il fatto non sussiste” (Cass. pen., sez. VI, 11 febbraio 2010, n. 14604).

    Dai dati in possesso di questa difesa non emerge nulla che possa lasciar intendere che l’assegno consegnato dal sig. Tizio al sig. Caio sia stato mai incassato, il che rende irrintracciabile il destinatario delle false accuse.

    Tutte le argomentazioni sinora svolte convergono univocamente nella direzione della non punibilità a titolo di calunnia del sig. Tizio, dacché manca un elemento costitutivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice.

    Pertanto, la scrivente difesa ritiene che l’imputato debba andare assolto dall’accusa di calunnia e che, qualora la Corte d’Appello adita dovesse ravvisare una responsabilità penale a carico del sig. Tizio, questa debba essere piuttosto individuata nella meno grave fattispecie di simulazione di reato, prevista e punita dall’art. 367 c.p., a mente della quale chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza anche anonima o sotto falso nomem affermi falsamence che sia avvenuto un reato o ne simuli le tracce in modo che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo.

    La fattispecie in parola è punita in maniera meno severa rispetto al delitto di calunnia, di talché dovrà essere corrispondentemente ridotto il trattamento sanzionatorio a carico del sig. Tizio.

  2. Insussistenza del delitto di cui all’art. 648 c.p. perché il fatto non costituisce reato.
    La decisione del Giudice di prime cure appare censurabile nella parte in cui afferma la responsabilità di Tizio ai sensi dell’art. 648 c.p.Com’è noto, l’art. 648 c.p. punisce la condotta di ricettazione, consistente nell’acquistare, ricevere od occultare denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, ovvero nell’intromettersi nel farle acquistare, ricevere od occultare.Trattasi di delitto posto a tutela dell’interesse patrimoniale della persona offesa, con il quale il Legislatore intende impedire l’ulteriore circolazione di denaro o beni provenienti da attività criminose.La norma contiene una clausola di sussidiarietà, a mente della quale il delitto può configurarsi “fuori dai casi di concorso nel reato”.Il delitto di ricettazione è punito a titolo di dolo specifico, stante la previsione della necessità del “fine di procurare a sé o ad altri un profitto”.La seconda parte del primo comma prevede alcune circostanze aggravanti speciali legate alla tipologia del delitto presupposto, mentre il secondo comma dispone una riduzione di pena qualora il fatto sia di particolare tenuità.

    Infine, l’ultimo capoverso afferma l’applicabilità dell’articolo anche al caso in cui l’autore del delitto presupposto non sia punibile o imputabile, ovvero manchi la relativa condizione di procedibilità.

    Dal tenore letterale della norma poc’anzi riassunta emerge chiaramente l’errore in cui è incorso il giudice di prime cure.

    Invero, come detto, il reato in esame è punito a titolo di dolo specifico; è richiesta, dunque, la finalità precisa di conseguire un profitto e, quale logico presupposto della stessa, la necessaria consapevolezza della provenienza delittuosa del bene o del denaro acquistato o ricevuto.

    Nulla di tutto ciò appare sussistente nel caso di specie.

    Dai dati in possesso di questa difesa emerge che il sig. Tizio contattava il sig. Caio in quanto comprensibilmente attirato da un annuncio rinvenuto all’interno di una rivista del settore, con il quale veniva offerto in vendita un motociclo usato, in buone condizioni e ad un prezzo allettante. L’imputato incontrava così il venditore e procedeva all’acquisto del mezzo.

    Le circostanze in cui detta operazione si verificava di certo non consentivano all’imputato di ipotizzare la provenienza delittuosa della merce oggetto della compravendita. Assieme al motociclo, infatti, all’imputato venivano altresì consegnati i documenti relativi al veicolo, che egli in buona fede accettava, non immaginando che gli stessi potessero essere falsi. Né allo stesso si può imputare il fatto di non essersi accorto dell’abrasione del numero di telaio: quest’ultimo, invero, è solitamente collocato in aree poco visibili del mezzo; non è inverosimile che l’utente medio privo di esperienza in merito – quale l’odierno imputato – acquisti un veicolo senza verificare l’intellegibiltà del numero inciso sul telaio e si limiti, piuttosto, a “fidarsi” di quanto riportato nei documenti identificativi.

    Inoltre, il tutto avveniva in un contesto pubblico (Piazza Angelica), non certo in una località isolata che potesse fare sorgere il fondato sospetto che stesse per verficarsi un’operazione illecita.

    Oltre agli elementi poc’anzi indicati, idonei già di per sé ad escludere la consapevolezza da parte del sig. Tizio della provenienza criminosa del bene, deve essere altresì valorizzato il dato relativo al prezzo pagato: la somma di euro 2000,00 appare assolutamente plausibile quale corrispettivo per l’acquisto di un motociclo usato, di talché non si può sostenere che l’imputato avesse perfezionato la compera dell’oggetto con il fine di trarre un vero e proprio profitto. Mancherebbero quindi i presupposti per la configurabilità del dolo specifico.

    Tutti gli elementi sinora enucleati appaiono sintomatici della carenza di intenzionalità nella condotta di Tizio.

    Sul punto, si deve segnalare un recente approdo della Suprema Corte di Cassazione a mente del quale “Il dolo di ricettazione si atteggia nella forma del dolo eventuale quando il soggetto ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa” (Cass. pen., Sez. II, 12 aprile 2019, n. 27927).

    La scrivente difesa ritiene che detta consapevolezza sia del tutto assente nel caso di specie, dovendosi pertanto escludere la punibilità dell’imputato per il delitto di cui all’art. 648 c.p. perché il fatto non costituisce reato.

  3. Riqualificazione del delitto di ricettazione nella fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 712 c.p.
    Nella denegata ipotesi in cui la Corte adita ravvisasse una penale responsabilità a carico del sig. Tizio per l’acquisto del motoveicolo rubato, la scrivente difesa ritiene che la condotta in questione debba essere riqualificata nel meno grave reato di cui all’art. 712 c.p.La fattispecie in parola rientra tra le contravvenzioni e punisce, in maniera più lieve rispetto alla ricettazione, la condotta di chiunque, senza averne prima accertata la legittima provenienza, acquisti o riceva a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per la entità del prezzo, destino il sospetto della loro provenienza delittuosa.Trattasi di reato comune, a forma libera e punito, in quanto contravenzione, indifferentemente a titolo di dolo o di colpa.La fattispecie in parola è volta pertanto a colpire il comportamento di chi acquista un bene di sospetta provenienza senza previamente accertare la legittimità di quest’ultima.A tal riguardo vengono individuati degli indici sintomatici: la qualità dei beni, la condizione di chi li offre e l’entità del prezzo pagato.Nel caso in esame, a ben vedere, è difficile addirittura sostenere la sussistenza di tali elementi, posto che il sig. Caio non teneva comportamenti che potessero far dubitare della sua onestà, l’oggetto risultava manomesso in maniera tale da non consentire al “quisque de populo” di potersi accorgere dell’alterazione e il prezzo non risultava abnormemente inferiore all’effettivo valore del veicolo.

    Sulla scorta di tali considerazioni, se già si rende difficoltoso sostenere un’accusa a mente dell’art. 712 c.p., a maggior ragione dovrà escludersi la punibilità dell’imputato ai sensi dell’art. 648 c.p.

    Pertanto, questa difesa ritiene che, quand’anche volesse ravvisarsi in capo al sig. Tizio una qualche forma di responsabilità penale, questa debba essere quantomeno derubricata nella contravvenzione ex art. 712 c.p., con conseguente rideterminazione della pena in senso meno afflittivo.

  4. Mancata applicazione dell’istituto del reato continuato e delle circostanze attenuanti generiche. Riduzione della pena e concessione del beneficio della sospensione condizionale.
    Fermo restando quanto sostenuto nei precedenti motivi di gravame, la difesa lamenta l’erronea applicazione della legge penale da parte del Giudice di prime cure in punto di commisurazione della pena.In primo luogo, è del tutto inspiegabile la mancata applicazione dell’istituto del reato continuato di cui all’art. 81 c. 2 c.p.Invero, nel caso in cui si dovesse ritenere l’imputato colpevole di entrambi i reati a lui ascritti, questi dovrebbero essere riuniti sotto il vincolo della continuazione in ragione delle circostanze in cui si sono verificate le relative condotte.In tal senso depone anzitutto il dato temporale, posto che tutte le condotte si sono verificate in un contesto spazio-temporale molto contenuto; inoltre, anche le modalità di svolgimento del fatto appaiono pur sempre tra loro collegate dalla comune finalità di arricchimento personale.A tal riguardo si segnala che il più recente approdo sul tema della Suprema Corte nella sua composizione più autorevole ha individuato alcuni indici rivelatori della sussistenza del medesimo disegno criminoso, tra i quali rientrano “[…] la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta […]” (Cass. pen., Sez. Un., 18 maggio 2017, n. 28659).Ancora, si dà atto che l’imputato, seppur non completamente incensurato, ha riportato in passato unicamente condotte per fattispecie di lieve entità, punite con la sola pena pecuniaria. Tale circostanza, unita alla scarsa lesività del fatto compiuto (Tizio è stato fermato immediatamente all’uscita dal Commissariato di Polizia, venendo così sostanzialmente azzerate le potenzialità lesive della condotta) ed alla condotta collaborativa tenuta dall’imputato in sede processuale, non può che far propendere per il contenimento del trattamento sanzionatorio in prossimità dei minimi edittali in applicazione dei criteri ex art. 133 c.p., nonché per l’applicazione delle circostanze attenuanti generiche di cui all’art. 62 bis c.p.

    Infine, nell’auspicio che la pena complessiva definitivamente irrogata all’imputato non superi gli anni 2 di reclusione, si chiede l’applicazione all’imputato del beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 c.p., non ostando in tal senso i precedenti giudiziari del sig. Tizio (come detto, tutti puniti con la sola pena della multa) e non avendo egli mai usufruito del predetto beneficio prima d’ora.

Alla luce dei motivi sopra esposti, il sottoscritto difensore

CHIEDE

che l’Ecc. ma Corte d’Appello intestata Voglia, in riforma della decisione impugnata,

in via principale, assolvere l’imputato dall’accusa ex art. 368 c.p. perché il fatto non sussiste e, per l’effetto, riqualificare la condotta nella meno grave fattispecie di cui all’art. 367 c.p.;

sempre in via principale, assolvere l’imputato dal reato di cui all’art. 648 c.p., perché il fatto non costituisce reato;

in subordine, nella denegata ipotesi in cui non fosse accolta la richiesta anzidetta, riqualificare il fatto nella diversa e meno grave contravvenzione ex art. 712 c.p.;

in ulteriore subordine, contenere la pena ritenuta di giustizia in prossimità dei minimi edittali, con concessione delle circostanze attenuanti generiche, applicazione dell’istituto del reato continuato e concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Con osservanza.

Luogo, data

Avv.________