Traccia Atto Civile – Esame Avvocato 2019

Con atto di citazione notificato il 15 giugno 2018, Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, cita in giudizio Caio esponendo che, con contratto del 10 aprile 2012, Mevio aveva apparentemente venduto a Caio appartamento sito in Roma ma che di tale vendita, per la quale era stato regolarmente pagato il prezzo convenuto, era relativamente simulata sul piano soggettivo dal momento che il vero acquirente del bene era stato suo padre, all’epoca ancora in vita.

Chiede dunque, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, l’accertamento dell’inclusione del predetto immobile nel patrimonio ereditario del padre Sempronio, così da poter far valere sul cespite i diritti a lui spettanti per successione legittima.

A sostegno della propria domanda, l’attore indica alcuni elementi a suo dire indicativi di una fattispecie simulatoria e, separatamente, il rilascio da parte di Caio in favore di Sempronio di una procura a vendere il medesimo immobile, l’intestazione a nome di Sempronio delle utenze idriche ed elettriche, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’immobile con denaro del de cuius, nonché l’omessa fissazione della residenza presso l’immobile da parte dell’acquirente apparente.

Caio si costituisce tempestivamente in giudizio senza sollevare specifiche eccezioni ma limitandosi a negare la dedotta simulazione. Alla prima udienza il giudice adito rinvia la causa per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 20 ottobre 2019, nella quale assegna alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. e invita le stesse a prendere posizione, nei propri scritti difensivi, anche sulla questione, sollevata d’ufficio, concernente l’eventuale necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di Mevio.

Il candidato assunte le vesti del legale di Caio, rediga l’atto difensivo richiesto svolgendo le difese più utili a tutelare la posizione del proprio assistito.

Soluzione proposta – Atto Civile

AVANTI IL TRIBUNALE DI __________

Comparsa conclusionale

Nell’interesse del signor Caio, nato a _______, il _______ (C.F. _______), residente in __________, via ________, n. ______,  rappresentato e difeso dall’avv. ___________ (C.F. ________), con studio in ______, via __________, n. ____________, fax ______, pec __________, per mandato allegato telematicamente alla comparsa di costituzione e risposta dd. _____________,

-convenuto-

CONTRO

il signor Tizio, nato a _______, il _________ (C.F. ________), residente in ________, n. _______, rappresentato e difeso dall’avv. _______ del Foro di ________,

-attore-

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FATTO

  1. In data 10.04.2012 il signor Mevio stipulava con il signor Mevio un contratto di compravendita avente ad oggetto un appartamento sito in Roma, alla via ____, n. ______, versando all’alienante il prezzo convenuto.
  2. Con atto di citazione notificato in data 15.06.2018 Tizio, unico figlio del defunto Sempronio, asserendo, in realtà, l’effettivo acquirente sarebbe stato il padre, chiedeva, previa declaratoria del carattere simulato della compravendita, che venisse accertata l’inclusione dell’immobile nel compendio ereditario paterno.
  3. Il signor Caio si costituiva ritualmente in giudizio, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data _______, contestando integralmente la pretesa attorea, in quanto totalmente infondata sia in fatto che in diritto.
  4. Alla prima udienza il Giudice, ritenuta matura la causa per la decisione, rinviava la stessa, per la precisazione delle conclusioni, all’udienza del 20.10.2019, nella quale assegnava alle parti i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica, invitandole espressamente a prendere posizione in merito alla necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’alienante Mevio.

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DIRITTO

Sulla necessità di integrare il contraddittorio

All’udienza di precisazione delle conclusioni del 20.10.2019 il Giudice rilevava l’opportunità di integrare il contraddittorio nei confronti dell’acquirente Mevio, invitando le parti a prendere espressa posizione sul punto.

Orbene, la scrivente difesa, nel rilevare che la pretesa di Tizio si rivela priva del benché minimo fondamento, sia in fatto che in diritto, posto che il convenuto ha effettivamente stipulato in data 10.04.2012 un contratto di compravendita con il signor Mevio e che nessun accordo simulatorio è intervenuto con il defunto signor Sempronio, evidenzia come, in ogni caso, l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’acquirente si riveli del tutto superflua.

Infatti, solo la simulazione assoluta, che, laddove accertata, comporta la nullità dell’intero negozio, impone che il relativo giudizio si svolga nei confronti di tutte le parti del contratto.

Al contrario, la simulazione relativa, determinando, anche laddove accertata, solo la sostituzione della persona interposta con quella reale, rende superflua la partecipazione al giudizio dell’alienante ove le obbligazioni nascenti dal contratto di compravendita – id est, pagamento del prezzo e trasferimento della proprietà – siano già state integralmente adempiute, essendo irrilevante, per l’alienante che ha già integralmente soddisfatte le proprie pretese, la modificazione soggettiva della parte acquirente.

La partecipazione dell’acquirente al giudizio diretto ad accertare la simulazione può, quindi, ipotizzarsi solo nel caso in cui le parti dimostrino specificamente un interesse dell’acquirente ad intervenire, interesse che può dirsi sussistente laddove sia fornita prova della sua consapevolezza o volontà di aderire all’accordo simulatorio.

Orbene, nel caso di specie è pacifico non solo che parte attrice abbia agito unicamente sul presupposto di una simulazione relativa del contratto di compravendita e che l’odierno convenuto abbia già integralmente corrisposto il prezzo pattuito al momento della conclusione del contratto, ma anche che nessun indizio è stato fornito in ordine alla consapevolezza o all’eventuale volontà dell’alienante di aderire all’accordo simulatorio.

Parte attrice, infatti, si è limitata ad affermare che Caio avrebbe rilasciato le utenze idriche ed elettriche in favore di Sempronio e avrebbe ristrutturato l’immobile con denaro del de cuius.

In altre parole, da quanto ex adverso dedotto – ferma la completa inidoneità di tali elementi, per quanto si dirà infra, a dimostrare l’esistenza di un accordo simulatorio – non emerge alcun apprezzabile interesse di Mevio a partecipare al presente giudizio, essendo quest’ultimo totalmente estraneo all’eventuale accordo simulatorio ed essendo stato il prezzo già integralmente corrisposto.

Un tanto è stato confermato anche dalle Sezioni Unite, che hanno chiarito come “Nel giudizio volto all’accertamento della simulazione relativa di un contratto di compravendita per interposizione fittizia dell’acquirente, l’alienante non è litisconsorte necessario, allorché, nei suoi riguardi, il negozio sia stato interamente eseguito con l’adempimento delle obbligazioni, tipicamente connesse alla causa del negozio, quali il versamento del corrispettivo ed il perfezionamento dell’effetto traslativo, e non sussista, pertanto, alcun suo interesse ad essere parte del giudizio, a norma dell’art. 100 c.p.c., al fine di conservare come proprio acquirente l’originario stipulante, onde, trattandosi solo di accertare chi, fra interponente ed interposto, abbia acquistato il bene, la sentenza fra di essi pronunciata non è inutiliter data” (Cass. Civ., S.U., 14.05.2013, n. 11523).

Sulla prova della simulazione

Controparte ha allegato che il contratto di compravendita stipulato in data 10.04.2012 tra il signor Mevio e l’odierno convenuto sarebbe relativamente simulato sul piano soggettivo, per essere l’effettivo acquirente il de cuius Sempronio, indicando, a tal fine, alcuni elementi a suo dire sintomatici di una fattispecie simulatoria, quali il mancato trasferimento della residenza da parte del convenuto nell’immobile oggetto di causa, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione dell’appartamento con denaro del de cuius e la voltura delle utenze idriche ed elettriche in favore di Sempronio.

Nel ribadire che il signor Caio è l’effettivo acquirente dell’immobile per cui è causa e che nessun accordo simulatorio ha interessato il contratto di compravendita in questione, si evidenzia che, in ogni caso, gli elementi addotti da parte attrice a sostegno delle proprie pretese sono totalmente insufficienti a provare la simulazione.

Infatti, a norma dell’art. 1417 c.c., mentre i terzi pregiudicati dalla simulazione possono dare prova di essa con qualsiasi mezzo, anche mediante presunzioni o testimoni, le parti soggiacciono ai limiti probatori previsti dall’art. 2722 c.c., salvo non intendano far valere l’illiceità del contratto dissimulato.

Pertanto, laddove, come nel caso di specie, la pretesa simulazione riguardi un contratto per il quale è richiesta la forma scritta ad substantiam, la prova dell’accordo simulatorio deve essere data, ai sensi dell’art. 2725 c.c., mediante atto scritto, ovvero producendo un documento contenente la controdichiarazione sottoscritta dalle parti (cfr. Cass. Civ., 20857/2014).

Orbene, nel caso di specie è pacifico che controparte ha inteso far valere la pretesa simulazione del contratto del contratto di compravendita di un appartamento stipulato tra Caio e Mevio, contratto da stipularsi in forma scritta ai sensi dell’art. 1350 c.c.

Altrettanto pacifico è che parte attrice, nei propri atti difensivi, mai abbia adombrato una possibile illiceità del preteso contratto dissimulato e che Tizio, unico erede di Sempronio, abbia agito non in qualità di legittimario, non avendo avanzato alcuna domanda di riduzione, ma unicamente per far ricomprendere l’immobile oggetto del preteso contratto simulato nel compendio ereditario.

Ne consegue che, non potendo dirsi controparte terza rispetto al contratto, nessuna prova può dirsi raggiunta in ordine alla pretesa simulazione del contratto di compravendita intercorso tra Mevio e Caio, essendosi Tizio limitato ad evidenziare l’esistenza di alcuni indici sintomatici della simulazione, quali l’intestazione delle utenze idriche ed elettriche in favore del de cuius, l’esecuzione dei lavori di ristrutturazione con denaro di Sempronio e il mancato trasferimento della residenza, da parte dell’acquirente, nell’immobile compravenduto.

Un tanto trova conferma in un recente arresto della giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito come la prova della simulazione di un contratto solenne, stipulato da un soggetto poi deceduto, da parte dei suoi eredi, e volta a far ricomprendere l’immobile tra i beni facenti parte dell’asse ereditario, soggiace a tutte le limitazioni previste dalla legge per la prova della simulazione delle parti, posto che gli eredi subentrano nella stessa posizione che faceva capo al de cuius, a meno che non agiscano in qualità di legittimari, cioè a tutela di un diritto proprio, sempre che, in tal caso, abbiano contestualmente proposto azione di riduzione (Cass. Civ., 22.05.2017, n. 12854. Nello stesso senso, cfr. Cass. Civ., 24.03.2006, n. 6632; Cass. Civ., 26.03.2008, n. 7834. Con riferimento alla posizione del legittimarlo, cfr. da ultimo Cass. Civ., 22.09.2014, n. 19912).

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Per quanto evidenziato, il procuratore del signor Caio insiste per l’accoglimento delle conclusioni, sia nel merito che in via istruttoria, così come rassegnate all’udienza del 20.10.2019.

Con osservanza.

Luogo e data __________

Avvocato _____________