Si segnala l’ordinanza n. 652 del 19 Dicembre 2016 con cui la quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione sulla configurabilità del reato di furto in abitazione di cui all’art. 624-bis c.p. nei casi in cui l’azione delittuosa avvenga in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali e, in generale, in luoghi di lavoro, qualora la condotta sia ivi posta in essere in orario di chiusura al pubblico della sede lavorativa e, in particolare, nell’ipotesi di assenza di persone dedite ad una qualche attività o mansione all’interno di tali luoghi in detti orari.

Nell’articolata ordinanza di remissione alle Sezioni Unite, la Quinta Sezione compie una ricognizione dello stato dell’arte su cosa debba intendersi per “privata dimora”, dando atto dell’esistenza di un prevalente orientamento secondo il quale con tale espressione deve intendersi anche ogni luogo che serva all’esplicazione di attività culturali, professionali e politiche ovvero nel quale le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata.

Secondo un diverso orientamento, invece, la caratteristica fondante ai fini della configurabilità o meno del luogo di privata dimora andrebbe individuata nella pubblica accessibilità del luogo, reputata ontologicamente incompatibile con la nozione di privata dimora. Specifica il Collegio, infatti, che i locali commerciali difficilmente possono rientrare nell’alveo di tutela dell’art. 624-bis c.p., giacché essi sono frequentati da un pubblico di avventori in numero non determinabile e che si avvicendano quali clienti. Tale criterio, peraltro, sembra essere quello maggiormente adottato nell’interpretazione formatasi in tema di rapina aggravata ai sensi dell’art. 628, comma 3, lett. 3-bis c.p., il cui dettato fa esplicito richiamo proprio i luoghi di cui all’art. 624-bis c.p.

Ciò premesso, ed addentrandosi nel cuore del conflitto interpretativo la cui soluzione è stata demandata all’intervento delle Sezioni Unite, l’ordinanza di rimessione sottolinea come i maggiori problemi interpretativi si pongano per quei luoghi ibridi, nei quali si svolge una attività lavorativa, (come tali astrattamente ricadenti nell’ambito di applicazione dell’art. 624-bis c.p.) ma che, per le caratteristiche della stessa attività posta in essere, siano accessibili anche a un numero indeterminato di persone.

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale di maggior rigore, la presenza o meno di persone non può costituire una ragione per escludere o includere un luogo tra quelli di privata dimora, qualora esso rientri, per le sue caratteristiche intrinseche, tra quelli nei quali, anche solo parzialmente e non continuativamente, la persona svolga atti della propria vita privata o la propria attività lavorativa.

Tale filone interpretativo si caratterizzerebbe, dunque, per l’astrattezza dell’accertamento demandato al Giudice in merito al locus commissi delicti, essendo del tutto irrilevante, ai fini della configurabilità del furto in abitazione, la circostanza che il luogo di commissione del reato sia in concreto disabitato al momento del fatto o che la condotta venga tenuta in orario di chiusura dell’esercizio commerciale.

Ciò che rileverebbe, infatti, sarebbero le caratteristiche intrinseche del luogo, ovvero la sua destinazione a privata dimora, intesa come luogo di svolgimento di atti inerenti alla vita lavorativa, sebbene in maniera non esaustiva, afferendo senza alcun dubbio la sfera lavorativa a quella personale e, quindi, alla vita privata del soggetto che vi si trattiene (cfr. Sez. V, n. 6210/2015).

L’opposto orientamento interpretativo, invece, ai fini della sussistenza della fattispecie di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p., valorizzerebbe un accertamento in concreto sui luoghi di svolgimento di attività lavorativa, i quali potrebbero essere considerati alla stregua di privata dimora solo se, al momento della commissione del fatto di reato, possa essere concretamente prefigurata la presenza di qualcuno intento, anche in via occasionale, alla predetta attività, ovvero che il fatto avvenga in orario di apertura dell’esercizio commerciale (cfr. Sez. V, n. 32026/2014).

Ritenuto, dunque, indispensabile un intervento delle Sezioni Unite sullo specifico tema dell’interpretazione dell’art. 624-bis c.p., le cui ricadute applicative sono destinate a ripercuotersi inevitabilmente su ogni altra fattispecie criminosa che ad esso rimandi, quale, ad esempio, il delitto di rapina aggravata ex art. 628, comma III, n. 3-bis c.p., il Primo Presidente ha accolto con proprio decreto l’ordinanza della Quinta Sezione, rimettendo la questione alle Sezioni Unite, il cui intervento è atteso per il 30 marzo p.v.

Il testo dell’ordinanza di rimessione alle SS.UU. è disponibile al seguente indirizzo internet:

http://www.cortedicassazione.it/cassazione-resources/resources/cms/documents/D_Amico.pdf