Modificata con la nuova legge professionale del 2012, nota per il particolare rigore che dovrebbe caratterizzare l’accesso alla professione forense, sembra che la nuova modalità dell’esame più temuto dagli aspiranti avvocati subirà l’ennesimo slittamento in avanti.
Con 153 SI, contro 99 NO, il Senato ha approvato gli emendamenti al Decreto Milleproroghe, al cui interno risulta ricompresa per l’appunto la riforma dell’Esame di Stato. Se anche la Camera dovesse licenziare il medesimo testo, l’art. 49 della legge professionale diverrebbe il seguente:
“Art. 49. Disciplina transitoria per l’esame
1. Per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.”
Ne conseguirebbe uno slittamento in avanti di un anno dell’entrata in vigore del “nuovo” esame di abilitazione. Tradotto in altri termini, ancora per quest’anno, i candidati potrebbero utilizzare durante le prove scritte i codici annotati con le massime giurisprudenziali, mentre l’orale continuerebbe a vertere su 6 materie, con l’obbligatorietà della sola deontologia ed ordinamento forense e di una sola procedura a scelta tra la procedura civile e quella penale.
Alla Camera l’ultima parola.